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VALUTAZIONE IC MARCONI - formazione Dott.ssa MAZZELLA
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Valutazione IC Ceggia 19 maggio 2020.pdf
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VALUTAZIONE FINALE formazione Dott.ssa MAZZELLA
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Per valutazione finale.pdf
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Proposta GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAME - formazione Dott.ssa MAZZELLA
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REV2 Proposta griglia valutazione Esame
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Adozione sperimentale di nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione

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Circolare esplicativa dell'USR Veneto- 16-02-2015
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C.M. n.3 -13-02-2015
CM_certificazione_comp_primo_ciclo0001.p
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Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione
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Scheda di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria
SCHEDA PRIMARIA certificazione competenz
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Scheda per la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
SCHEDA PRIMO CICLO certificazione compet
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Legge 30 ottobre 2008, n. 169

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2008

Art. 2

Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

 

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico  espresso in decimi.

 

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonchè eventuali modalità applicative del presente articolo. 1.

Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unamità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezzionali e comprovati da specifica motivazione.

Art. 3

Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonche l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

"4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e spresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una vaslutazione non inferiore a sei decimi".